Art. 8
Liceità del trattamento
In vigore dal 27 apr 2016
Liceità del trattamento
1. Gli Stati membri dispongono che il trattamento sia lecito solo se e nella misura in cui è necessario per l'esecuzione di un compito di un'autorità competente, per le finalità di cui all', paragrafo 1, e si basa sul diritto dell'Unione o dello Stato membro.
2. Il diritto dello Stato membro che disciplina il trattamento nell'ambito di applicazione della presente direttiva specifica quanto meno gli obiettivi del trattamento, i dati personali da trattare e le finalità del trattamento.
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