Art. 4

Principi applicabili al trattamento di dati personali

In vigore dal 27 apr 2016
Principi applicabili al trattamento di dati personali 1.   Gli Stati membri dispongono che i dati personali siano: a) trattati in modo lecito e corretto; b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in modo non incompatibile con tali finalità; c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; f) trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 2.   Il trattamento da parte dello stesso o di un altro titolare del trattamento per una qualsiasi delle finalità di cui all', paragrafo 1, diversa da quella per cui sono raccolti i dati personali, è consentito nella misura in cui: a) il titolare del trattamento è autorizzato a trattare tali dati personali per detta finalità conformemente al diritto dell'Unione o dello Stato membro; e b) il trattamento è necessario e proporzionato a tale altra finalità conformemente al diritto dell'Unione o dello Stato membro. 3.   Il trattamento da parte dello stesso o di un altro titolare del trattamento può comprendere l'archiviazione nel pubblico interesse, l'utilizzo scientifico, storico o statistico per le finalità di cui all', paragrafo 1, fatte salve le garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati. 4.   Il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei paragrafi 1, 2 e 3 e in grado di comprovarlo.
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