Art. 4
Principi applicabili al trattamento di dati personali
In vigore dal 27 apr 2016
Principi applicabili al trattamento di dati personali
1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali siano:
a)
trattati in modo lecito e corretto;
b)
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
c)
adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
d)
esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
e)
conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
f)
trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
2. Il trattamento da parte dello stesso o di un altro titolare del trattamento per una qualsiasi delle finalità di cui all', paragrafo 1, diversa da quella per cui sono raccolti i dati personali, è consentito nella misura in cui:
a)
il titolare del trattamento è autorizzato a trattare tali dati personali per detta finalità conformemente al diritto dell'Unione o dello Stato membro; e
b)
il trattamento è necessario e proporzionato a tale altra finalità conformemente al diritto dell'Unione o dello Stato membro.
3. Il trattamento da parte dello stesso o di un altro titolare del trattamento può comprendere l'archiviazione nel pubblico interesse, l'utilizzo scientifico, storico o statistico per le finalità di cui all', paragrafo 1, fatte salve le garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati.
4. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei paragrafi 1, 2 e 3 e in grado di comprovarlo.
Storico versioni
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