Art. 53

Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo

In vigore dal 27 apr 2016
Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo 1.   Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, gli Stati membri prevedono il diritto di una persona fisica o giuridica a un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda. 2.   Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l'autorità di controllo che sia competente ai sensi dell', paragrafo 1, non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo proposto ai sensi dell'. 3.   Gli Stati membri dispongono che le azioni nei confronti dell'autorità di controllo siano promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.
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