Art. 52

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

In vigore dal 27 apr 2016
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo 1.   Gli Stati membri dispongono che, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguardano violi le disposizioni adottate a norma della presente direttiva abbia il diritto di proporre reclamo a un'unica autorità di controllo. 2.   Gli Stati membri dispongono che l'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo lo trasmetta senza ingiustificato ritardo all'autorità di controllo competente qualora il reclamo non sia proposto a quest'ultima ai sensi dell', paragrafo 1,. L'interessato è informato della trasmissione. 3.   Gli Stati membri dispongono che l'autorità di controllo a cui sia stato proposto il reclamo fornisca ulteriore assistenza su richiesta dell'interessato. 4.   L'autorità di controllo competente informa l'interessato dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'.
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