Art. 45

Competenza

In vigore dal 27 apr 2016
Competenza 1.   Ogni Stato membro dispone che ciascuna autorità di controllo sia competente a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti, ai sensi della presente direttiva nel territorio del rispettivo Stato membro. 2.   Ogni Stato membro dispone che ciascuna autorità di controllo non sia preposta a controllare i trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Gli Stati membri possono disporre che le rispettive autorità di controllo non siano competenti per il controllo dei trattamenti effettuati da altre autorità giurisdizionali indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
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