Art. 46

Compiti

In vigore dal 27 apr 2016
Compiti 1.   Ogni Stato membro dispone che sul proprio territorio ciascuna autorità di controllo: a) sorvegli e assicuri l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva e delle relative misure di esecuzione; b) promuova la sensibilizzazione e favorisca la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento; c) fornisca consulenza, a norma del diritto dello Stato membro, al parlamento nazionale, al governo e ad altri organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative relative alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento; d) promuova la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento degli obblighi imposti loro dalla presente direttiva; e) su richiesta, fornisca informazioni all'interessato in merito all'esercizio dei propri diritti derivanti dalla presente direttiva e, se del caso, cooperi a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati membri; f) tratti i reclami proposti da un interessato, o da un organismo, un'organizzazione o un'associazione ai sensi dell', e svolga le indagini opportune sull'oggetto del reclamo e informi il reclamante dello stato e dell'esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo; g) verifichi la liceità del trattamento ai sensi dell' e informi l'interessato entro un termine ragionevole dell'esito della verifica ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo, o dei motivi per cui non è stata effettuata; h) collabori, anche tramite scambi di informazioni, con le altre autorità di controllo e presti assistenza reciproca al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente della presente direttiva; i) svolga indagini sull'applicazione della presente direttiva, anche sulla base di informazioni ricevute da un'altra autorità di controllo o da un'altra autorità pubblica; j) sorvegli gli sviluppi che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; k) fornisca consulenza in merito ai trattamenti di cui all'; e l) contribuisca alle attività del comitato. 2.   Ogni autorità di controllo agevola la proposizione di reclami di cui al paragrafo 1, lettera f), tramite provvedimenti quali, ad esempio, la messa a disposizione di un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione. 3.   Ogni autorità di controllo svolge i propri compiti senza spese né per l'interessato né per il titolare della protezione dei dati. 4.   Qualora una richiesta sia manifestamente infondata o eccessiva, in particolare in quanto ripetitiva, l'autorità di controllo può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui propri costi amministrativi o può rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe all'autorità di controllo dimostrare che la richiesta è manifestamente infondata o eccessiva.
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