Art. 46
Compiti
In vigore dal 27 apr 2016
Compiti
1. Ogni Stato membro dispone che sul proprio territorio ciascuna autorità di controllo:
a)
sorvegli e assicuri l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva e delle relative misure di esecuzione;
b)
promuova la sensibilizzazione e favorisca la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento;
c)
fornisca consulenza, a norma del diritto dello Stato membro, al parlamento nazionale, al governo e ad altri organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative relative alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento;
d)
promuova la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento degli obblighi imposti loro dalla presente direttiva;
e)
su richiesta, fornisca informazioni all'interessato in merito all'esercizio dei propri diritti derivanti dalla presente direttiva e, se del caso, cooperi a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati membri;
f)
tratti i reclami proposti da un interessato, o da un organismo, un'organizzazione o un'associazione ai sensi dell', e svolga le indagini opportune sull'oggetto del reclamo e informi il reclamante dello stato e dell'esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo;
g)
verifichi la liceità del trattamento ai sensi dell' e informi l'interessato entro un termine ragionevole dell'esito della verifica ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo, o dei motivi per cui non è stata effettuata;
h)
collabori, anche tramite scambi di informazioni, con le altre autorità di controllo e presti assistenza reciproca al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente della presente direttiva;
i)
svolga indagini sull'applicazione della presente direttiva, anche sulla base di informazioni ricevute da un'altra autorità di controllo o da un'altra autorità pubblica;
j)
sorvegli gli sviluppi che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
k)
fornisca consulenza in merito ai trattamenti di cui all'; e
l)
contribuisca alle attività del comitato.
2. Ogni autorità di controllo agevola la proposizione di reclami di cui al paragrafo 1, lettera f), tramite provvedimenti quali, ad esempio, la messa a disposizione di un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.
3. Ogni autorità di controllo svolge i propri compiti senza spese né per l'interessato né per il titolare della protezione dei dati.
4. Qualora una richiesta sia manifestamente infondata o eccessiva, in particolare in quanto ripetitiva, l'autorità di controllo può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui propri costi amministrativi o può rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe all'autorità di controllo dimostrare che la richiesta è manifestamente infondata o eccessiva.
Storico versioni
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