Art. 44

Norme sull'istituzione dell'autorità di controllo

In vigore dal 27 apr 2016
Norme sull'istituzione dell'autorità di controllo 1.   Ogni Stato membro prevede con legge tutte le condizioni seguenti: a) l'istituzione di ciascuna autorità di controllo; b) le qualifiche e le condizioni di idoneità richieste per essere nominato membro di ciascuna autorità di controllo; c) le norme e le procedure per la nomina del membro o dei membri di ciascuna autorità di controllo; d) la durata del mandato del membro o dei membri di ciascuna autorità di controllo non inferiore a quattro anni, salvo per le prime nomine dopo il 6 maggio 2016, alcune delle quali possono avere una durata inferiore qualora ciò sia necessario per tutelare l'indipendenza dell'autorità di controllo mediante una procedura di nomina scaglionata; e) l'eventuale rinnovabilità e, in caso positivo, il numero di rinnovi del mandato del membro o dei membri di ciascuna autorità di controllo; f) le condizioni che disciplinano gli obblighi del membro o dei membri e del personale di ciascuna autorità di controllo, i divieti relativi ad attività, professioni e benefici incompatibili con tali obblighi durante e dopo il mandato e le regole che disciplinano la cessazione del rapporto di lavoro. 2.   Il membro o i membri e il personale di ogni autorità di controllo sono tenuti, in virtù del diritto dell'Unione o degli Stati membri, al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei loro compiti o nell'esercizio dei loro poteri, sia durante che dopo il mandato. Per tutta la durata del loro mandato, tale obbligo del segreto professionale si applica in particolare alle segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni della presente direttiva.
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