Art. 42

Indipendenza

In vigore dal 27 apr 2016
Indipendenza 1.   Ogni Stato membro dispone che ciascuna autorità di controllo agisca in piena indipendenza nell'adempimento dei propri compiti e nell'esercizio dei propri poteri previsti dalla presente direttiva. 2.   Gli Stati membri dispongono che, nell'adempimento dei rispettivi compiti e nell'esercizio dei rispettivi poteri previsti dalla presente direttiva, il membro o i membri delle rispettive autorità di controllo non subiscano pressioni esterne, né dirette, né indirette, e non sollecitino né accettino istruzioni da alcuno. 3.   I membri delle autorità di controllo degli Stati membri si astengono da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna altra attività incompatibile, remunerata o meno. 4.   Ogni Stato membro provvede affinché ciascuna autorità di controllo sia dotata delle risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l'effettivo adempimento dei propri compiti e l'esercizio dei propri poteri, compresi quelli nell'ambito dell'assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato. 5.   Ogni Stato membro provvede affinché ciascuna autorità di controllo selezioni e disponga di personale proprio, soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri dell'autorità di controllo in questione. 6.   Ogni Stato membro garantisce che ciascuna autorità di controllo sia soggetta a un controllo finanziario che non ne pregiudichi l'indipendenza e disponga di bilanci annuali, separati e pubblici, che possono far parte del bilancio generale statale o nazionale.
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