Art. 41
Autorità di controllo
In vigore dal 27 apr 2016
Autorità di controllo
1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di sorvegliare l'applicazione della presente direttiva al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione («autorità di controllo»).
2. Ogni autorità di controllo contribuisce alla coerente applicazione della presente direttiva in tutta l'Unione. A tale scopo, le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione, a norma del capo VII.
3. Gli Stati membri possono disporre che un'autorità di controllo istituita ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 sia l'autorità di controllo di cui alla presente direttiva e assolva i compiti dell'autorità di controllo da istituirsi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Qualora in uno Stato membro siano istituite più autorità di controllo, tale Stato membro designa l'autorità di controllo che rappresenta tali autorità nel comitato di cui all'.
Storico versioni
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