Art. 51

Compiti del comitato

In vigore dal 27 apr 2016
Compiti del comitato 1.   Il comitato istituito dal regolamento (UE) 2016/679 adempie tutti i seguenti compiti in relazione ai trattamenti rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva: a) consiglia la Commissione in merito a qualsiasi questione relativa alla protezione dei dati personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica della presente direttiva; b) esamina, di propria iniziativa, su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente direttiva e pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi al fine di promuovere l'applicazione coerente della presente direttiva; c) elabora linee guida per le autorità di controllo concernenti l'applicazione delle misure di cui all', paragrafi 1 e 3; d) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera b) del presente comma, per accertare la violazione di dati personali e determinare l'ingiustificato ritardo di cui all', paragrafi 1 e 2, e le circostanze particolari in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è tenuto a notificare la violazione dei dati personali; e) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera b) del presente comma relative alle circostanze in cui una violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche di cui all', paragrafo 1; f) valuta l'applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi di cui alle lettere b) e c); g) trasmette alla Commissione un parere per valutare l'adeguatezza del livello di protezione in un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno di un paese terzo o in un'organizzazione internazionale, come pure per valutare se tale paese terzo, territorio, settore specifico o organizzazione internazionale non garantiscano più un livello adeguato di protezione; h) promuove la cooperazione e l'effettivo scambio di informazioni e migliori prassi tra le autorità di controllo a livello bilaterale e multilaterale; i) promuove programmi comuni di formazione e facilita lo scambio di personale tra le autorità di controllo e, se del caso, con le autorità di controllo di paesi terzi o con organizzazioni internazionali; j) promuove lo scambio di conoscenze e documentazione sul diritto e sulle prassi in materia di protezione dei dati tra autorità di controllo di tutto il mondo. Con riguardo alla lettera g), primo comma, la Commissione fornisce al comitato tutta la documentazione necessaria, inclusa la corrispondenza con il governo del paese terzo, con il territorio o il settore specifico all'interno di tale paese terzo o con l'organizzazione internazionale. 2.   Qualora chieda consulenza al comitato, la Commissione può indicare un termine, tenuto conto dell'urgenza della questione. 3.   Il comitato trasmette pareri, linee guida, raccomandazioni e migliori prassi alla Commissione e al comitato di cui all', paragrafo 1, e li pubblica. 4.   La Commissione informa il comitato del seguito dato ai suoi pareri, linee guida, raccomandazioni e migliori prassi.
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