Art. 47
Poteri
In vigore dal 27 apr 2016
Poteri
1. Ogni Stato membro dispone per legge che ciascuna autorità di controllo abbia poteri d'indagine effettivi. Tali poteri comprendono almeno il potere di ottenere, dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali oggetto del trattamento e a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti.
2. Ogni Stato membro dispone per legge che ciascuna autorità di controllo abbia poteri correttivi effettivi, come ad esempio:
a)
rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni adottate a norma della presente direttiva;
b)
ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni adottate a norma della presente direttiva, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine, ordinando in particolare la rettifica o la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento ai sensi dell';
c)
imporre un limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento.
3. Ogni Stato membro dispone per legge che ciascuna autorità di controllo abbia poteri consultivi effettivi per fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all', e per formulare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al proprio parlamento nazionale e al proprio governo dello Stato membro, oppure, conformemente al proprio diritto nazionale, ad altri istituzioni e organismi nonché al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
4. L'esercizio da parte di un'autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previste dal diritto dell'Unione e dello Stato membro conformemente alla Carta.
5. Ogni Stato membro dispone per legge che ciascuna autorità di controllo abbia il potere di sottoporre all'attenzione di autorità giudiziarie violazioni delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva e, se del caso, di intentare un'azione o di agire in sede giudiziale, per far rispettare le disposizioni adottate a norma della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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