Art. 16

Diritto di rettifica o cancellazione di dati personali e limitazione di trattamento

In vigore dal 27 apr 2016
Diritto di rettifica o cancellazione di dati personali e limitazione di trattamento 1.   Gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, gli Stati membri dispongono che l'interessato abbia il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 2.   Gli Stati membri impongono al titolare del trattamento di cancellare i dati personali senza ingiustificato ritardo e stabiliscono il diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo qualora il trattamento violi le disposizioni adottate a norma degli o 10 o qualora i dati personali debbano essere cancellati per conformarsi a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 3.   Anziché cancellare, il titolare del trattamento limita il trattamento quando: a) l'esattezza dei dati personali è contestata dall'interessato e la loro esattezza o inesattezza non può essere accertata; o b) i dati personali devono essere conservati a fini probatori. Quando il trattamento è limitato a norma della lettera a), primo comma, il titolare del trattamento informa l'interessato prima di revocare la limitazione del trattamento. 4.   Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento informi l'interessato per iscritto di ogni rifiuto di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento e dei motivi del rifiuto. Gli Stati membri possono adottare misure legislative volte a limitare, in tutto o in parte, l'obbligo di fornire tali informazioni nella misura in cui tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata per: a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari; b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali; c) proteggere la sicurezza pubblica; d) proteggere la sicurezza nazionale; e) proteggere i diritti e le libertà altrui. Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento informi l'interessato delle possibilità di proporre reclamo dinanzi a un'autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale. 5.   Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento comunichi le rettifiche dei dati personali inesatti all'autorità competente da cui i dati personali inesatti provengono. 6.   Gli Stati membri dispongono che, qualora i dati personali siano stati rettificati o cancellati o il trattamento sia stato limitato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, il titolare del trattamento ne informi i destinatari e che i destinatari rettifichino o cancellino i dati personali o limitino il trattamento dei dati personali sotto la propria responsabilità.
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