Art. 17

Esercizio dei diritti dell'interessato e verifica da parte dell'autorità di controllo

In vigore dal 27 apr 2016
Esercizio dei diritti dell'interessato e verifica da parte dell'autorità di controllo 1.   Nei casi di cui all', paragrafo 3, all', paragrafo 3, e all', paragrafo 4, gli Stati membri adottano misure che dispongano che i diritti dell'interessato possano essere esercitati anche tramite l'autorità di controllo competente. 2.   Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento informi l'interessato della possibilità di esercitare i suoi diritti tramite l'autorità di controllo ai sensi del paragrafo 1. 3.   Qualora sia esercitato il diritto di cui al paragrafo 1, l'autorità di controllo informa l'interessato, perlomeno, di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o un riesame. L'autorità di controllo informa inoltre l'interessato del diritto di quest'ultimo di proporre ricorso giurisdizionale.
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