Art. 13

Informazioni da rendere disponibili o da fornire all'interessato

In vigore dal 27 apr 2016
Informazioni da rendere disponibili o da fornire all'interessato 1.   Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento metta a disposizione dell'interessato almeno le seguenti informazioni: a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, se del caso; c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e i dati di contatto di detta autorità; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione dei dati personali e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. 2.   In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1,gli Stati membri dispongono per legge che il titolare del trattamento fornisca all'interessato, in casi specifici, le seguenti ulteriori informazioni per consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato: a) la base giuridica per il trattamento; b) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; c) se del caso, le categorie di destinatari dei dati personali, anche in paesi terzi o in seno a organizzazioni internazionali; d) se necessario, ulteriori informazioni, in particolare nel caso in cui i dati personali siano raccolti all'insaputa dell'interessato. 3.   Gli Stati membri possono adottare misure legislative intese a ritardare, limitare o escludere la comunicazione di informazioni all'interessato ai sensi del paragrafo 2 nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di: a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari; b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali; c) proteggere la sicurezza pubblica; d) proteggere la sicurezza nazionale; e) proteggere i diritti e le libertà altrui. 4.   Gli Stati membri possono adottare misure legislative al fine di determinare le categorie di trattamenti cui può applicarsi, in tutto o in parte, una delle lettere del paragrafo 3.
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