Art. 11

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

In vigore dal 27 apr 2016
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche 1.   Gli Stati membri dispongono che una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici negativi o incida significativamente sull'interessato sia vietata salvo che sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che preveda garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento. 2.   Le decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all', a meno che non siano in vigore misure adeguate a salvaguardia dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato. 3.   La profilazione che porta alla discriminazione di persone fisiche sulla base di categorie particolari di dati personali di cui all' è vietata, conformemente al diritto dell'Unione.
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