Art. 63

All', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) la CCP ha sede o è autorizzata in un paese terzo il cui sistema nazionale anti riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo non presenta, ad avviso della Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio (*1), carenze strategiche che pongano minacce significative al sistema finanziario dell'Unione. (*1)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).» "
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Art. 63 Direttiva (UE) 2015/849 — Testo vigente | Portale Normativo