Art. 58

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva conformemente al presente articolo e agli articoli da 59 a 61. Le eventuali sanzioni o misure devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.   Fatta salva la facoltà degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e alle misure amministrative e provvedono affinché le loro autorità competenti possano imporre dette sanzioni e misure per le violazioni delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva e si assicurano che vengano applicate. Gli Stati membri possono decidere di non prevedere norme in materia di sanzioni o misure amministrative per violazioni che sono già soggette a sanzioni penali nel loro diritto nazionale. In tal caso gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni del diritto penale. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché laddove gli obblighi si applichino a entità giuridiche, in caso di violazioni delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, sanzioni e misure possano essere applicate ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di tutti i poteri di vigilanza e investigativi necessari all'esercizio delle loro funzioni. 5.   Le autorità competenti esercitano il potere di imporre sanzioni e misure amministrative in conformità della presente direttiva e del diritto nazionale, secondo una delle seguenti modalità: a) direttamente; b) in collaborazione con altre autorità; c) sotto la propria responsabilità su delega di dette altre autorità; d) rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni e misure amministrative, le autorità competenti cooperano attivamente al fine di assicurare che tali sanzioni e misure amministrative producano i risultati desiderati e coordinano l'azione nei casi transfrontalieri.
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Art. 58 Direttiva (UE) 2015/849 — Testo vigente | Portale Normativo