Art. 62

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti informino le AEV di tutte le sanzioni e misure amministrative imposte in conformità degli agli enti creditizi e agli istituti finanziari, compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito. 2.   Gli Stati membri assicurano che le loro autorità competenti verifichino, conformemente al diritto nazionale, l'esistenza di una pertinente condanna nel casellario giudiziario della persona interessata. Ogni scambio di informazioni a tal fine avviene conformemente alla decisione 2009/316/GAI e alla decisione quadro 2009/315/GAI, così come attuate nel diritto nazionale. 3.   Le AEV gestiscono un sito internet con collegamenti alla pubblicazione effettuata da ciascuna autorità competente delle sanzioni e misure amministrative imposte in conformità dell' agli enti creditizi e agli istituti finanziari e indicano la durata della loro pubblicazione da parte di ciascuno Stato membro.
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Art. 62 Direttiva (UE) 2015/849 — Testo vigente | Portale Normativo