Art. 25

Gli Stati membri possono permettere ai soggetti obbligati di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c). Tuttavia, il soggetto obbligato che ricorre a terzi mantiene la responsabilità finale dell'assolvimento di tali obblighi.
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Art. 25 Direttiva (UE) 2015/849 — Testo vigente | Portale Normativo