Art. 30

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le società e le altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano tenute a ottenere e conservino informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, compresi i dettagli degli interessi beneficiari detenuti. Gli Stati membri provvedono affinché tali soggetti siano tenuti a fornire ai soggetti obbligati, oltre alle informazioni sul loro titolare giuridico, informazioni riguardanti il titolare effettivo, nel caso in cui tali soggetti applichino misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo II. 2.   Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti e le FIU abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano custodite in un registro centrale in ciascuno Stato membro, per esempio un registro di commercio, un registro delle imprese, di cui all' della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31), o un registro pubblico. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi nazionali. Le informazioni sulla titolarità effettiva contenute in tale banca dati possono essere raccolte conformemente ai sistemi nazionali. 4.   Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 3 siano adeguate, accurate e attuali. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso: a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione; b) ai soggetti obbligati, nel quadro dell' adeguata verifica della clientela a norma del capo II; c) a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un legittimo interesse. Le persone od organizzazioni di cui alla lettera c) hanno accesso almeno al nome, al mese ed anno di nascita, alla cittadinanza, al paese di residenza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto. Ai fini del presente paragrafo, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e può essere soggetto a registrazione online e al pagamento di una tassa. La tassa applicata per l'ottenimento delle informazioni non eccede i costi amministrativi. 6.   Il registro centrale di cui al paragrafo 3 assicura un accesso tempestivo e illimitato alle autorità competenti ed alle FIU senza allertare il soggetto interessato. Fornisce inoltre un accesso tempestivo ai soggetti obbligati quando questi adottano misure di adeguata verifica della clientela. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché che le autorità competenti e le FIU siano in grado di fornire prontamente le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 alle autorità competenti ed alle FIU degli altri Stati membri. 8.   Gli Stati membri stabiliscono che i soggetti obbligati non si basino esclusivamente sul registro centrale di cui al paragrafo 3 per rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in conformità del capo II. Detti obblighi sono rispettati utilizzando un approccio basato sul rischio. 9.   Gli Stati membri possono prevedere una deroga per l'accesso di cui al paragrafo 5, lettere b) e c), a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso in circostanze eccezionali, qualora tale accesso esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace. Le deroghe accordate a norma del presente paragrafo non si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e ai soggetti obbligati di cui all', paragrafo 1, punto 3), lettera b), che sono funzionari pubblici. 10.   Entro il 26 giugno 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le condizioni e le specifiche e procedure tecniche per garantire la sicura ed efficace interconnessione dei registri centrali di cui al paragrafo 3 attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 4 bis paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE. Ove opportuno, tale relazione è corredata da una proposta legislativa.
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Art. 30 Direttiva (UE) 2015/849 — Testo vigente | Portale Normativo