Art. 28

Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine (per politiche e procedure a livello di gruppo) e l'autorità competente del paese ospitante (per succursali e filiazioni) possano considerare che un soggetto obbligato rispetti, mediante il programma di gruppo, le disposizioni adottate ai sensi degli laddove risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il soggetto obbligato ricorre a informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso gruppo; b) detto gruppo applica misure di adeguata verifica della clientela, norme sulla conservazione dei documenti e programmi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo conformi alla presente direttiva o a norme equivalenti; c) un'autorità competente dello Stato membro ospitante o del paese terzo vigila a livello di gruppo sull'effettiva applicazione dei requisiti di cui alla lettera b).
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Art. 28 Direttiva (UE) 2015/849 — Testo vigente | Portale Normativo