Art. 28
Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine (per politiche e procedure a livello di gruppo) e l'autorità competente del paese ospitante (per succursali e filiazioni) possano considerare che un soggetto obbligato rispetti, mediante il programma di gruppo, le disposizioni adottate ai sensi degli laddove risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
il soggetto obbligato ricorre a informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso gruppo;
b)
detto gruppo applica misure di adeguata verifica della clientela, norme sulla conservazione dei documenti e programmi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo conformi alla presente direttiva o a norme equivalenti;
c)
un'autorità competente dello Stato membro ospitante o del paese terzo vigila a livello di gruppo sull'effettiva applicazione dei requisiti di cui alla lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32015L0849#art-28