Art. 41

1.   Il trattamento dei dati personali ai sensi della presente direttiva è soggetto alla direttiva 95/46/CE, come recepita nel diritto nazionale. I dati personali trattati a norma della presente direttiva dalla Commissione o dalle AEV sono soggetti al regolamento (CE) n. 45/2001. 2.   I dati personali sono trattati da soggetti obbligati sulla base della presente direttiva unicamente ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all' e non sono successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità. Il trattamento dei dati personali ai sensi della presente direttiva per ogni altro fine, ad esempio a scopi commerciali, è vietato. 3.   I soggetti obbligati forniscono ai nuovi clienti le informazioni di cui all' della direttiva 95/46/CE prima di instaurare un rapporto d'affari o eseguire un'operazione occasionale. Tali informazioni includono, in particolare, una comunicazione generale sugli obblighi giuridici imposti ai soggetti obbligati ai sensi della presente direttiva in ordine al trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di cui all' della presente direttiva. 4.   Nell'applicare il divieto di comunicazione di cui all', paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure legislative volte a limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell'interessato ai dati personali che lo riguardano nella misura in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei legittimi interessi della persona in questione: a) per consentire al soggetto obbligato o all'autorità nazionale competente di svolgere adeguatamente i suoi compiti ai fini della presente direttiva; o b) per non compromettere indagini, analisi, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari ai fini della presente direttiva e per garantire che non sia compromessa la prevenzione, l'indagine e l'individuazione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
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Art. 41 Direttiva (UE) 2015/849 — Testo vigente | Portale Normativo