Art. 37

La comunicazione di informazioni in buona fede da parte del soggetto obbligato o di un suo dipendente o amministratore in conformità degli non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per il soggetto obbligato o per i suoi dipendenti o amministratori anche in circostanze in cui non erano precisamente a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata o meno posta in essere.
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Art. 37 Direttiva (UE) 2015/849 — Testo vigente | Portale Normativo