Art. 34
1. In deroga all', paragrafo 1, nel caso di soggetti obbligati di cui all', paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e d), gli Stati membri possono designare un idoneo organo di autoregolamentazione della professione come entità cui trasmettere le informazioni di cui all', paragrafo 1.
Fatto salvo il paragrafo 2, nei casi di cui al primo comma del presente paragrafo, l'organo di autoregolamentazione designato trasmette tempestivamente le informazioni alla FIU senza filtrarle.
2. Gli Stati membri non applicano gli obblighi di cui all', paragrafo 1, ai notai e altri liberi professionisti legali, a revisori dei conti, a contabili esterni e a consulenti tributari, nella misura in cui tale deroga riguarda informazioni che essi ricevono o ottengono sul cliente, nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32015L0849#art-34