Art. 10

Trasmissione dei dati all'interno dell'autorità competente e a terzi

In vigore dal 17 dic 2015
Trasmissione dei dati all'interno dell'autorità competente e a terzi 1.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti dispongano di procedure adeguate per la trasmissione dei dati personali della persona segnalante e della persona segnalata sia all'interno dell'autorità competente che a terzi. 2.   Gli Stati membri si adoperano affinché la trasmissione, all'interno dell'autorità competente o a terzi, dei dati relativi ad una segnalazione di violazione non riveli, direttamente o indirettamente, l'identità della persona segnalante o della persona segnalata o eventuali altri riferimenti a circostanze che consentano di identificare la persona segnalante o la persona segnalata, fatti salvi i casi in cui detta trasmissione sia conforme al regime di riservatezza di cui all', paragrafo 1, lettera d).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir_impl:2015:2392:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo