Art. 5

Procedure applicabili alle segnalazioni di violazione

In vigore dal 17 dic 2015
Procedure applicabili alle segnalazioni di violazione 1.   Le procedure applicabili alle segnalazioni di violazione di cui all', paragrafo 2, lettera b), indicano chiaramente tutte le seguenti informazioni: a) la possibilità di presentare segnalazioni di violazione anche in forma anonima; b) le modalità con cui l'autorità competente può richiedere alla persona segnalante di chiarire le informazioni fornite o di fornire ulteriori informazioni di cui egli sia a conoscenza; c) la tipologia e il contenuto del riscontro sui risultati della segnalazione di violazione che sarà trasmesso alla persona segnalante, e i tempi previsti per la trasmissione; d) il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni di violazione, compresa una descrizione dettagliata delle circostanze in cui possono essere comunicati i dati riservati della persona segnalante, in conformità degli articoli 27, 28 e 29 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2.   La descrizione dettagliata di cui al comma 1, lettera d), garantisce che la persona segnalante sia consapevole dei casi eccezionali in cui la riservatezza dei dati può non essere garantita, compreso il caso in cui la divulgazione di dati costituisca un obbligo proporzionato e necessario, prescritto dal diritto dell'Unione o da quello nazionale nell'ambito di indagini o di successivi procedimenti giudiziari, oppure al fine di tutelare le libertà di altri soggetti, quali il diritto alla difesa della persona segnalata, e comunque nel quadro delle adeguate tutele previste da tali legislazioni.
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Procedure applicabili alle segnalazioni di violazione (Art. 5 Direttiva (UE) 2015/2392) — Testo vigente | Portale Normativo