Art. 4
Informazioni sul ricevimento delle segnalazione di violazione e sul relativo seguito
In vigore dal 17 dic 2015
Informazioni sul ricevimento delle segnalazione di violazione e sul relativo seguito
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino sui loro siti web, in una sezione separata, facilmente identificabile e accessibile, le informazioni relative al ricevimento delle segnalazioni di violazione di cui al paragrafo 2.
2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 comprende tutte le seguenti informazioni:
a)
i canali di comunicazione per ricevere e seguire le segnalazioni di violazione e per contattare il personale addetto, in conformità dell', paragrafo 1, compresi:
1)
i numeri di telefono, indicando se le conversazioni sono registrate o meno quando si utilizzano tali linee telefoniche;
2)
gli indirizzi postali ed elettronici dedicati per contattare il personale addetto, che siano sicuri e garantiscano la riservatezza;
b)
le procedure applicabili alle segnalazioni di violazione di cui all';
c)
il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni di violazione, in conformità con le modalità applicabili alle segnalazioni di violazione di cui all';
d)
le procedure per la tutela delle persone che lavorano nel quadro di un contratto di lavoro;
e)
una dichiarazione che spieghi chiaramente che fornire informazioni all'autorità competente ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 non costituisce violazione di eventuali limitazioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica, per la persona segnalante, alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale segnalazione.
3. Le autorità competenti possono pubblicare sui loro siti web informazioni più dettagliate per quanto riguarda il ricevimento delle violazioni di cui al paragrafo 2 e il relativo seguito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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