Art. 7

Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni di violazione ricevute

In vigore dal 17 dic 2015
Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni di violazione ricevute 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti conservino la documentazione inerente a ogni segnalazione di violazione ricevuta. 2.   Le autorità competenti confermano tempestivamente il ricevimento delle segnalazioni scritte di violazione all'indirizzo postale o elettronico indicato dalla persona segnalante, tranne nel caso in cui quest'ultima abbia esplicitamente richiesto di non ricevere la conferma o nel caso in cui l'autorità competente ritenga ragionevolmente che confermare la ricezione della segnalazione scritta metta a repentaglio la tutela dell'identità della persona segnalante. 3.   Se si utilizza per la segnalazione orale delle violazioni una linea telefonica registrata, l'autorità competente ha il diritto di documentare la comunicazione orale mediante: a) una registrazione audio della conversazione su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni, oppure b) una trascrizione completa e accurata della conversazione effettuata dal personale addetto dell'autorità competente. Ove la persona segnalante riveli la propria identità, l'autorità competente le consente di verificare, rettificare e approvare la trascrizione della chiamata mediante l'apposizione della propria firma. 4.   Se si utilizza per la segnalazione orale delle violazioni una linea telefonica non registrata, l'autorità competente ha il diritto di documentare la segnalazione mediante un resoconto dettagliato della conversazione redatto dal personale addetto dell'autorità stessa. Ove la persona segnalante riveli la propria identità, l'autorità competente le consente di verificare, rettificare e approvare il resoconto della chiamata mediante l'apposizione della propria firma. 5.   Se una persona chiede un incontro diretto con il personale addetto dell'autorità competente per segnalare una violazione a norma dell', paragrafo 3, lettera c), le autorità competenti assicurano che informazioni complete e accurate in merito a tale incontro siano conservate su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni. L'autorità competente ha il diritto di documentare l'incontro diretto mediante: a) una registrazione audio della conversazione su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni, oppure b) un resoconto accurato dell'incontro redatto dal personale addetto dell'autorità competente. Ove la persona segnalante riveli la propria identità, l'autorità competente le consente di verificare, rettificare e approvare il resoconto dell'incontro mediante l'apposizione della propria firma.
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Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni di violazione ricevute (Art. 7 Direttiva (UE) 2015/2392) — Testo vigente | Portale Normativo