Art. 9
Procedure per la tutela dei dati personali
In vigore dal 17 dic 2015
Procedure per la tutela dei dati personali
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti conservino la documentazione di cui all' in un sistema sicuro e riservato.
2. L'accesso al sistema di cui al paragrafo 1 è soggetto a restrizioni finalizzate a garantire che i dati ivi registrati siano accessibili soltanto al personale dell'autorità competente che ne ha bisogno per l'esercizio delle proprie funzioni.
Storico versioni
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