Art. 12
Riesame delle procedure da parte delle autorità competenti
In vigore dal 17 dic 2015
Riesame delle procedure da parte delle autorità competenti
Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità competenti riesaminino regolarmente, almeno una volta ogni due anni, le proprie procedure per il ricevimento delle segnalazioni di violazione e il relativo seguito. Nel quadro di tale riesame le autorità competenti tengono conto della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti e adeguano le proprie procedure di conseguenza, in linea con l'evoluzione del mercato e delle tecnologie.
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