Art. 12 · Riesame delle procedure da parte delle autorità competenti

Art. 12

Riesame delle procedure da parte delle autorità competenti

In vigore dal 17 dic 2015
Riesame delle procedure da parte delle autorità competenti Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità competenti riesaminino regolarmente, almeno una volta ogni due anni, le proprie procedure per il ricevimento delle segnalazioni di violazione e il relativo seguito. Nel quadro di tale riesame le autorità competenti tengono conto della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti e adeguano le proprie procedure di conseguenza, in linea con l'evoluzione del mercato e delle tecnologie.
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