Art. 34

Esercizio dell'azione per contraffazione

In vigore dal 16 dic 2015
Esercizio dell'azione per contraffazione 1.   Le disposizioni dell', paragrafi 3 e 4, si applicano a ogni persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo. 2.   Il titolare di un marchio collettivo può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.
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Esercizio dell'azione per contraffazione (Art. 34 Direttiva (UE) 2015/2436) — Testo vigente | Portale Normativo