Art. 34
Esercizio dell'azione per contraffazione
In vigore dal 16 dic 2015
Esercizio dell'azione per contraffazione
1. Le disposizioni dell', paragrafi 3 e 4, si applicano a ogni persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo.
2. Il titolare di un marchio collettivo può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.
Storico versioni
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