Art. 35

Ulteriori motivi di decadenza

In vigore dal 16 dic 2015
Ulteriori motivi di decadenza Oltre che per i motivi previsti agli , il titolare di un marchio collettivo è dichiarato decaduto dai suoi diritti quando: a) il titolare non adotta misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio che non sia compatibile con le condizioni previste dal regolamento d'uso, comprese eventuali modifiche di cui sia fatta menzione nel registro; b) il modo in cui le persone autorizzate hanno utilizzato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell', paragrafo 2; c) la modifica del regolamento d'uso del marchio è stata iscritta nel registro in contrasto con il disposto dell', paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni con una nuova modifica del regolamento d'uso.
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Ulteriori motivi di decadenza (Art. 35 Direttiva (UE) 2015/2436) — Testo vigente | Portale Normativo