Art. 31

Rigetto di una domanda

In vigore dal 16 dic 2015
Rigetto di una domanda 1.   Oltre che per gli impedimenti alla registrazione di un marchio d'impresa previsti dall', ove opportuno, ad eccezione dell', paragrafo 1, lettera c), riguardante i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e dall', fatto salvo il diritto di un ufficio a non procedere all'esame d'ufficio degli impedimenti relativi alla registrazione, una domanda di marchio collettivo è respinta se non soddisfa le disposizioni di cui all', lettera b), dell' o dell', ovvero se il regolamento d'uso di tale marchio collettivo è contrario all'ordine pubblico o al buon costume. 2.   Una domanda di marchio collettivo è inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo. 3.   Una domanda non è respinta se il richiedente, mediante modificazione del regolamento d'uso del marchio collettivo, soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
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Rigetto di una domanda (Art. 31 Direttiva (UE) 2015/2436) — Testo vigente | Portale Normativo