Art. 32

Uso del marchio collettivo

In vigore dal 16 dic 2015
Uso del marchio collettivo I requisiti di cui all' sono soddisfatti quando l'uso effettivo di un marchio collettivo a norma di tale articolo è effettuato da una persona abilitata a utilizzarlo.
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Uso del marchio collettivo (Art. 32 Direttiva (UE) 2015/2436) — Testo vigente | Portale Normativo