Art. 30

Regolamento per l'uso del marchio collettivo

In vigore dal 16 dic 2015
Regolamento per l'uso del marchio collettivo 1.   Il richiedente di un marchio collettivo presenta all'ufficio il regolamento per il suo uso. 2.   Nel regolamento d'uso si devono indicare quantomeno le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d'uso di un marchio di cui all', paragrafo 3, autorizza qualsiasi persona i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membro dell'associazione titolare del marchio, a condizione che detta persona soddisfi tutte le altre condizioni del regolamento.
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Regolamento per l'uso del marchio collettivo (Art. 30 Direttiva (UE) 2015/2436) — Testo vigente | Portale Normativo