Art. 28

Marchi di garanzia odi certificazione

In vigore dal 16 dic 2015
Marchi di garanzia odi certificazione 1.   Gli Stati membri possono prevedere la registrazione di marchi di garanzia o di certificazione. 2.   Qualsiasi persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio di garanzia o di certificazione a condizione che detta persona non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. Gli Stati membri possono disporre che un marchio di garanzia o di certificazione non debba essere registrato a meno che il richiedente non sia competente a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato. 3.   Gli Stati membri possono disporre che i marchi di garanzia o di certificazione debbano essere esclusi dalla registrazione, che si dichiari la loro decadenza o che si dichiari la loro nullità per motivi diversi da quelli di cui agli , nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda. 4.   In deroga all', paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono disporre che i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione. Tale marchio di garanzia o di certificazione non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché l'uso da parte di detto terzo sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. In particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica. 5.   I requisiti stabiliti dall' sono soddisfatti quando l'uso effettivo di un marchio di garanzia o di certificazione a norma dell' è fatto da una qualsiasi persona abilitata a utilizzarlo.
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Marchi di garanzia odi certificazione (Art. 28 Direttiva (UE) 2015/2436) — Testo vigente | Portale Normativo