Art. 28 · Marchi di garanzia odi certificazione

Art. 28

Marchi di garanzia odi certificazione

In vigore dal 16 dic 2015
Marchi di garanzia odi certificazione 1.   Gli Stati membri possono prevedere la registrazione di marchi di garanzia o di certificazione. 2.   Qualsiasi persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio di garanzia o di certificazione a condizione che detta persona non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. Gli Stati membri possono disporre che un marchio di garanzia o di certificazione non debba essere registrato a meno che il richiedente non sia competente a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato. 3.   Gli Stati membri possono disporre che i marchi di garanzia o di certificazione debbano essere esclusi dalla registrazione, che si dichiari la loro decadenza o che si dichiari la loro nullità per motivi diversi da quelli di cui agli , nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda. 4.   In deroga all', paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono disporre che i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione. Tale marchio di garanzia o di certificazione non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché l'uso da parte di detto terzo sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. In particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica. 5.   I requisiti stabiliti dall' sono soddisfatti quando l'uso effettivo di un marchio di garanzia o di certificazione a norma dell' è fatto da una qualsiasi persona abilitata a utilizzarlo.
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