Art. 13

Revoca dell’autorizzazione

In vigore dal 25 nov 2015
Revoca dell’autorizzazione 1.   Le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione a un istituto di pagamento soltanto se l’ istituto: a) non si serve dell’autorizzazione entro 12 mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a 6 mesi, qualora lo Stato membro interessato non preveda che in tali casi l’autorizzazione decada; b) ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; c) non soddisfa più le condizioni previste per la concessione dell’autorizzazione o non informa l’autorità competente di importanti cambiamenti a tale riguardo; d) costituirebbe una minaccia per la stabilità del sistema di pagamento o per la fiducia in esso proseguendo la sua attività di servizi di pagamento; oppure e) ricade in uno degli altri casi in cui la revoca dell’autorizzazione è prevista dal diritto nazionale. 2.   L’autorità competente fornisce le motivazioni sottostanti la revoca dell’autorizzazione e ne informa gli interessati. 3.   L’autorità competente rende pubblica la revoca dell’autorizzazione, anche nei registri di cui agli .
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Revoca dell’autorizzazione (Art. 13 Direttiva (UE) 2015/2366) — Testo vigente | Portale Normativo