Art. 13
Revoca dell’autorizzazione
In vigore dal 25 nov 2015
Revoca dell’autorizzazione
1. Le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione a un istituto di pagamento soltanto se l’ istituto:
a)
non si serve dell’autorizzazione entro 12 mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a 6 mesi, qualora lo Stato membro interessato non preveda che in tali casi l’autorizzazione decada;
b)
ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c)
non soddisfa più le condizioni previste per la concessione dell’autorizzazione o non informa l’autorità competente di importanti cambiamenti a tale riguardo;
d)
costituirebbe una minaccia per la stabilità del sistema di pagamento o per la fiducia in esso proseguendo la sua attività di servizi di pagamento; oppure
e)
ricade in uno degli altri casi in cui la revoca dell’autorizzazione è prevista dal diritto nazionale.
2. L’autorità competente fornisce le motivazioni sottostanti la revoca dell’autorizzazione e ne informa gli interessati.
3. L’autorità competente rende pubblica la revoca dell’autorizzazione, anche nei registri di cui agli .
Storico versioni
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