Art. 11
Rilascio dell’autorizzazione
In vigore dal 25 nov 2015
Rilascio dell’autorizzazione
1. Gli Stati membri richiedono agli istituti diversi da quelli di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) e f), e diversi dalle persone fisiche o giuridiche che beneficiano di un’ esenzione a norma degli o 33, che intendono prestare servizi di pagamento, un’autorizzazione ad operare in qualità di istituto di pagamento prima di iniziare a prestare servizi di pagamento. L’autorizzazione è concessa unicamente ad una persona giuridica stabilita in uno Stato membro.
2. Le autorità competenti concedono un’autorizzazione se le informazioni e le prove che accompagnano la domanda soddisfano tutti i requisiti di cui all’ e se, dopo la verifica della domanda, le autorità competenti pervengono a una valutazione complessiva positiva. Prima di concedere un’autorizzazione le autorità competenti possono consultare, se del caso, la banca centrale nazionale o altre autorità pubbliche competenti.
3. Un istituto di pagamento che, in base alla normativa nazionale del proprio Stato membro di origine, è tenuto ad avere una sede legale, deve avere la propria sede centrale nello stesso Stato membro in cui ha la sede legale e ivi svolgere almeno una parte dell’attività in materia di servizi di pagamento.
4. Le autorità competenti concedono l’autorizzazione soltanto se, tenuto conto della necessità di assicurare la gestione sana e prudente di un istituto di pagamento, quest’ultimo è dotato di solidi dispositivi di governo societario per la prestazione dei servizi di pagamento, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di procedure efficaci per l’identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o potrebbe essere esposto e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili; tali dispositivi, procedure e meccanismi sono completi e proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità dei servizi di pagamento forniti dall’istituto di pagamento.
5. Qualora un istituto di pagamento presti uno dei servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 7 dell’allegato I e nello stesso tempo svolga altre attività commerciali, le autorità competenti possono esigere la creazione di un’entità separata per l’attività di servizi di pagamento, se le attività diverse dai servizi di pagamento dell’istituto di pagamento danneggiano o rischiano di danneggiare la solidità finanziaria di quest’ultimo o la capacità delle autorità competenti di controllare l’osservanza da parte dell’istituto di pagamento di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.
6. Le autorità competenti rifiutano di concedere l’autorizzazione qualora, tenuto conto della necessità di assicurare una sana e prudente gestione di un istituto di pagamento, non siano convinte dell’idoneità degli azionisti o dei membri che detengono partecipazioni qualificate.
7. Se, ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 38), del regolamento (UE) n. 575/2013, tra l’istituto di pagamento e altre persone fisiche o giuridiche esistono stretti legami, le autorità competenti concedono l’autorizzazione solo a condizione che tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.
8. Le autorità competenti concedono l’autorizzazione soltanto se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l’istituto di pagamento ha stretti legami, o le difficoltà legate all’applicazione di tali disposizioni, non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.
9. L’autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri e consente all’istituto di pagamento di cui trattasi di prestare i servizi di pagamento per i quali è stato autorizzato in tutta l’Unione, ai sensi della libera prestazione dei servizi o della libertà di stabilimento.
Storico versioni
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