Art. 12
Comunicazione della decisione
In vigore dal 25 nov 2015
Comunicazione della decisione
Entro tre mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione, le autorità competenti comunicano al richiedente se l’autorizzazione è concessa o respinta. L’autorità competente fornisce le motivazioni sottostanti l’eventuale diniego di autorizzazione.
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