Art. 112

Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010

In vigore dal 25 nov 2015
Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010 Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE e della direttiva 2009/110/CE, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7), nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, delle parti pertinenti della direttiva 2002/65/CE e della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8), comprese le direttive, i regolamenti e le decisioni basati sui predetti atti e ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità. L’Autorità opera altresì in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (*9). (*3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)." (*4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)." (*5)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149)." (*6)  Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1)." (*7)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante che modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE, 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 e che abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35)." (*8)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)." (*9)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).»;" 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1)   “istituti finanziari”: gli “enti creditizi” quali definiti all’, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, le “imprese di investimento” quali definite all’, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, i “conglomerati finanziari” quali definiti all’, punto 14, della direttiva 2002/87/CE, i “prestatori di servizi di pagamento” quali definiti all’, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366 e gli “istituti di moneta elettronica” quali definiti all’, punto 1), della direttiva 2009/110/CE, salvo che, in relazione alla direttiva (UE) 2015/849, per “istituti finanziari” si intendano gli enti creditizi e gli istituti finanziari quali definiti all’, punti 1) e 2), della direttiva (UE) 2015/849;».
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