Art. 111

Modifiche della direttiva 2009/110/CE

In vigore dal 25 nov 2015
Modifiche della direttiva 2009/110/CE La direttiva 2009/110/CE è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatta salva la presente direttiva, agli istituti di moneta elettronica si applicano in quanto compatibili l’, gli articoli da 11 a 17, l’, paragrafi 5 e 6, e gli articoli da 20 a 31 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) compresi gli atti delegati adottati a norma dell’, paragrafo 4, dell’, paragrafo 5, e dell’, paragrafo 7. (*2)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante che modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE, 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 e che abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).»;" b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome. Se un istituto di moneta elettronica distribuisce moneta elettronica in un altro Stato membro assumendo detta persona fisica o giuridica, a tali istituti di moneta elettronica si applicano in quanto compatibili gli articoli da 27 a 31, eccetto l’, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/2366, compresi gli atti delegati adottati a norma dell’, paragrafo 5, e dell’, paragrafo 7. 5.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, gli istituti di moneta elettronica non emettono moneta elettronica tramite agenti. Gli istituti di moneta elettronica possono fornire servizi di pagamento di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva tramite agenti nel rispetto delle condizioni di cui all’ della direttiva (UE) 2015/2366.»; 2) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato attività in conformità della presente direttiva e della direttiva 2007/64/CE nello Stato membro in cui è situata la loro sede centrale anteriormente al 13 gennaio 2018, a proseguire tale attività in quello Stato membro o in un altro Stato membro senza essere tenuti a chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’ della presente direttiva o a rispettare altre condizioni di cui al titolo II della presente direttiva fino al 13 luglio 2018. Gli Stati membri prescrivono agli istituti di moneta elettronica di cui al primo comma di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro il 13 luglio 2018, se tali istituti di moneta elettronica soddisfano i requisiti fissati dal titolo II della presente direttiva e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare l’autorizzazione. Gli istituti di moneta elettronica di cui al primo comma, che dalla verifica effettuata dalle autorità competenti risultano conformi ai requisiti previsti nel titolo II, ricevono l’autorizzazione e sono iscritti nel registro. Agli istituti di moneta elettronica che non soddisfano i requisiti previsti nel titolo II della presente direttiva entro il 13 luglio 2018 è fatto divieto di emettere moneta elettronica.».
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