Art. 22
Diritto ad azioni di regresso
In vigore dal 25 nov 2015
Diritto ad azioni di regresso
Qualora l'organizzatore o il venditore a norma dell', paragrafo 1, secondo comma, o dell', versi un indennizzo, conceda una riduzione di prezzo od ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono all'organizzatore o venditore il diritto di regresso nei confronti di terzi che abbiano contribuito all'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo o gli altri obblighi in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2015:2302:oj#art-22