Art. 22

Diritto ad azioni di regresso

In vigore dal 25 nov 2015
Diritto ad azioni di regresso Qualora l'organizzatore o il venditore a norma dell', paragrafo 1, secondo comma, o dell', versi un indennizzo, conceda una riduzione di prezzo od ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono all'organizzatore o venditore il diritto di regresso nei confronti di terzi che abbiano contribuito all'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo o gli altri obblighi in questione.
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Diritto ad azioni di regresso (Art. 22 Direttiva (UE) 2015/2302) — Testo vigente | Portale Normativo