Art. 20

Obblighi specifici del venditore quando l'organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo

In vigore dal 25 nov 2015
Obblighi specifici del venditore quando l'organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo Fatto salvo l', paragrafo 1, secondo comma, qualora l'organizzatore sia stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori ai capi IV e V, salvo qualora il venditore fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme contenute in tali capi.
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Obblighi specifici del venditore quando l'organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo (Art. 20 Direttiva (UE) 2015/2302) — Testo vigente | Portale Normativo